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D.L. 23/12/2003 n. 347

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2003 , N. 347

(GU n. 42 del 20-2-2004)

Testo del Decreto-Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 24 dicembre 2003), coordinato con la Legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, recante: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza».

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Requisiti per l'ammissione

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle imprese (( soggette alle disposizioni sul fallimento )) in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di seguito denominato: «Decreto legislativo n. 270» purchè abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro. Riferimenti normativi:

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 27,comma 2, è il seguente: «2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali

»)

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»)».

Art. 2. Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al (( Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza )) al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio Decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa (( alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario )), con le modalità di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

3. Il Decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale. Riferimenti normativi:

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 38 è il seguente: «Art. 38 (Nomina del commissario straordinario).

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del Decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con Decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. Il Decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonchè alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34».

Art. 3. Funzioni del commissario straordinario

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al Decreto legislativo n. 270 e, (( sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza )).

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del Decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, (( presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 )). Riferimenti normativi:

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 5 è il seguente: «Art. 5 (Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza).

1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.

2. L'imprenditore deve altresì depositare presso la cancelleria del tribunale

a) le scritture contabili

b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata

c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso

d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione

e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.»

Art. 4. Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione

1. Il tribunale, ((con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del Decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara )) lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del Decreto legislativo n. 270. ((1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del Decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura )).

2. Entro centottanta giorni dalla data del Decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del Decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del Decreto medesimo. (( Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato )) la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del Decreto legislativo n. 270, (( accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione)).

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del (( programma di ristrutturazione )) e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei (( complessi aziendali )) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del Decreto legislativo n. 270. Riferimenti normativi:

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed e), è il seguente: «1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale

a) nomina il giudice delegato per la procedura

b)-c) (Omissis)

d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande

e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;».

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 54 è il seguente: «Art. 54 (Predisposizione del programma).

1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al Decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessità.

3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine è data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.

4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.» - Per l'art. 27, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, vedasi le note all'art. 1.

-Il Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. L'art. 28 è il seguente: «Art. 28 (Relazione del commissario giudiziale).

 

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